Le origini della fiera di San Leonardo a Colli a Volturno.

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«Studi Cassinati», anno 2022, n. 4
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di Alfredo Incollingo

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Il 6 novembre di ogni anno a Colli a Volturno1 (provincia di Isernia), in occasione delle celebrazioni religiose dedicate a San Leonardo di Noblac, patrono del paese, si tiene, a partire dalla metà del XVIII secolo, una fiera.

Secondo Ottavio Fraia-Frangipane, era stato Carlo III di Borbone, re di Napoli, con diploma del 1757 a riconoscere all’Università collese il privilegio di organizzare una fiera nel giorno del santo patrono, previa autorizzazione dell’abate di Montecassino per «poter negoziare nei giorni festivi»2.

A partire dal Medioevo, per sviluppare i commerci su larga scala, sovrani e feudatari europei concedevano alle più importanti città del continente il diritto di allestire una fiera entro le mura cittadine. Esse venivano organizzate in occasione di rilevanti ricorrenze religione, come la festa del santo patrono, avevano una durata maggiore rispetto ai mercati urbani e rurali e i commercianti e tutti coloro che prendevano parte alla manifestazione godevano dell’esenzione dai dazi e dalle gabelle per abbassare i costi delle merci. Di tali privilegi beneficiò anche l’allora piccolo borgo di Colli.

Il decreto reale di Carlo di Borbone, che non si possiede né in originale né in copia, è menzionato in una missiva dei sindici collesi del 21 marzo 1757 con la quale chiedevano all’abate Marino II Migliarese la «licenza» di poter «negoziare ne’ giorni festivi»:

«Li sindici ed eletti della Terra delli Colli umilissimi oratori di vostra Illustrissima, con suppliche devotamente le rappresentano, come hanno ottenuto dalla clemenza Re nostro signore, che Dio sempre feliciti, la facoltà, e privileggio di poter celebrare, ed erigere in detta Terra il Mercato in tutte le Domeniche dell’anno, ed una Fiera con sei giorni consecutivi nella Festività di S. Leonardo a’ sei di Novembre di ogni anno; resta solo che s’implori la vostra Illustrissima la debbita licenza giusta quel che riguarda il negoziare ne’ giorni festivi in detti Mercati e Fiera; giusta la qual cosa ne supplichiamo vostra Illustrissima degnarsi di accordagliela benignamente, e lo riceveranno a grazia singolarissima quam Deus»3.

Purtroppo non è stata rinvenuta neanche la probabile risposta assertiva del prelato.

Originariamente, dunque, il privilegio concesso riconosceva alla manifestazione la durata di una settimana. È probabile però che la fiera di San Leonardo fosse inizialmente una manifestazione di dimensioni più modeste, mentre si andò espandendo a partire dagli inizi del XIX secolo con una tendenza positiva che ha resistito verosimilmente fino alla Seconda guerra mondiale. Dopo il 1945, invece, la fiera è andata gradualmente perdendo di importanza, anche a causa della forte emigrazione verso l’estero e verso le altre regioni italiane che ha finito per ridimensionare in negativo il contesto socio-economico di Colli tanto che attualmente la fiera si tiene in un solo giorno.

 

I primi anni dell’Ottocento

Per tutta la seconda metà del Settecento e fino al 1882 non sono state individuate notizie rilevanti sulla fiera di San Leonardo. Nei rendiconti ottocenteschi del luogo pio collese intitolato a San Leonardo di Noblac si legge che l’istituto di carità, a partire dal 1817, affittava alcune «baracche» in occasione della manifestazione fieristica4.

Nel 1828, invece, il comune di Colli aveva acquistato dall’istituto di carità un terreno nei pressi delle cosiddette «Botteghe di San Leonardo» per avere maggiore spazio dove alloggiare le «baracche» dei commercianti che accorrevano alla fiera5. Interessante è il motivo che aveva spinto il municipio ad acquisire il fondo:

«I motivi per i quali il Decurionato ha formato il proggetto in Parola si à che essendosi considerevolmente aumentata la fiera di San Leonardo, che annualmente si celebra nei giorni quattro, cinque, sei e sette del mese di novembre, e che essendo angusto il locale denominato il Campo per contenere la gran calca di animali e di uomini che da ogni parte in grandi stima numero concorrono alla fiera»6.

Lo statuto comunale

Stando alla delibera del consiglio comunale collese del 16 agosto 1882, il municipio riscuoteva la «tassa sull’occupazione degli spazi ed aree pubbliche per la ricorrenza della fiera di San Leonardo» che, a partire dal 1859, «ricade in questo comune dal giorno due al sette di novembre di ogni anno»7.

La tassa, si legge nel verbale consiliare, «deve essere unicamente ragguagliata alla estensione del suolo occupato, ed alla importanza della posizione»8 e si delineava un regolamento per la riscossione dell’imposta. Nel documento si descrivono anche i confini dell’area occupata dalle «baracche» in occasione della fiera:

«La tassa viene riscossa per l’occupazione del suolo comunale che resta vicino il paese al largo Campo, Strada della Fontana sino alla casa di Domenico Incollingo, lungo la strada rotabile e sue adiacenze sino alla Casa di Carlo Raddi al Colle del Ponte»9.

L’imposta variava a seconda del settore della fiera che si occupava e alla categoria di appartenenza dei commercianti, «una per i negozi ed un’altra per gli animali», ovvero una per i commercianti e gli artigiani e l’altra per i mercanti d’animali. Erano esentati dal pagamento della tassa coloro che «transiteranno per il citato spazio in detti giorni di fiera con qualunque specie di animali, quando non sieno in esso penetrati per causa di negozio»10.

Chi avesse ottenuto il mandato per la riscossione della tassa dopo una gara d’appalto, poteva esigerla «una sola volta, e dee rilasciare agli occupatori una bolletta speciale di andata e ritorno, o di permanenza»11.

Qualora il «riscossore» avesse preteso il pagamento di un’imposta maggiore della tariffa stabilita, «soggiacerà, oltre all’azione penale, ad una multa di venti lire per la prima trasgressione, e di lire cinquanta per ogni altra successiva, beninteso che dee sempre restituire all’occupatore l’indebito esatto»12.

Anche i commercianti sarebbero stati soggetti ad una multa, che corrispondeva al doppio dell’imposta, se non avessero dimostrato di aver pagato la tassa, «come sarà assoggettato al pagamento del quadruplo colui che occultasse la vendita di animali, o li estraesse, o si occupasse di estrarre senza essersi pagata la tassa»13. Il regolamento prosegue nel descrivere le sanzioni per i trasgressori:

«Ogni individuo poi che avesse occupato il suolo, e negasse il pagamento della tassa, o desse luogo a contestazione, o non volesse pagare multe, o soprattasse cui fosse ricorso, dovrà depositare la somma del rispettivo pagamento, ed offrire un garante, e quante volte si negasse anche a questo, sarà soggetto a venire sequestrato nei modi di Legge, d’un animale, od uno oggetto che valga il ventiplo del pagamento dovuto»14.

Per quanto riguarda la riscossione della tassa, come si è scritto, il comune allestiva una gara d’appalto ogni anno nel mese di settembre per delegare questo servizio. «Colui che si presenterà per aggiudicarsi la riscossione della tassa», si afferma negli ultimi articoli del regolamento, «dee essere una persona idonea, proba e conosciuta dal sindaco, e dee depositare una somma eguale al decimo dell’aggiudicazione, od offrire un garante»15.

A discrezione del sindaco la cifra di base per ottenere l’appalto era fissata prima dell’inizio della gara o 1’8 novembre, dopo la conclusione della fiera di San Leonardo, per l’anno successivo16.

Infine, nel regolamento del 1882, che venne utilizzato senza sostanziali modifiche fino alla metà del Novecento, si definisce la modalità di assegnazione dell’appalto che avveniva con il cosiddetto metodo della «candela vergine»17. Il presidente della commissione di gara accendeva di seguito tre candele e, allo spegnimento del terzo cero, avrebbe vinto chi avesse proposto la cifra più alta di quella stabilita inizialmente per aggiudicarsi l’appalto.

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NOTE

1 Nel saggio si utilizzano i toponimi «Colli» fino agli eventi del 1863 e, per i fatti avvenuti negli anni successivi, quella di «Colli a Volturno», la denominazione attuale del paese. Con il regio decreto n. 1425 del 26 luglio 1863, infatti, il municipio molisano venne autorizzato a cambiare il toponimo in «Colli a Volturno» (Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 211 del 5 settembre 1863).
2 O. Fraia-Frangipane, La Terra di San Vincenzo a Volturno, a cura di F. Avagliano, Montecassino, 1992, p. 32.
3 Archivio dell’abbazia di Montecassino (da ora in avanti AAM), b. 1, Missiva dell’Università di Colli all’abate di Montecassino. Una copia fotografica del diploma di re Carlo III di Borbone, datato 20 gennaio 1757, è conservata presso l’archivio del defunto storico collese don Lucio Ragozzino, a Colli al Volturno (Is). Attualmente il documento originale risulta smarrito.
4 Archivio storico del comune di Colli a Volturno (da ora in avanti ASCCV), “Commissione di carità”, b. 2, f. 48 Rendiconto del luogo pio di San Leonardo, anno 1817, f. 1. Per conoscere la storia del luogo pio di San Leonardo a Colli si rimanda a: A. Incollingo, Il luogo pio di San Leonardo a Colli a Volturno, in «Studi Cassinati», a. XXII, n. 1 gennaio-marzo 2022, pp. 37-46.
5 ASCCV, b. 1, f. 12, Libro delle delibere decurionali, anni 1831-1832, ff. 11-14v-r.
6 Ivi, f. 14v.
7 ASCCV, b. 20, f. 389, Regolamento della fiera di San Leonardo, p. 1. La riscossione della tassa d’occupazione di suolo pubblico in occasione della fiera di San Leonardo era normata a partire dal 1859 dall’art. 194 della legge n. 570 del 12 dicembre 1816. Tuttavia, secondo le disposizioni dell’Intendenza della provincia di Terra di Lavoro, era possibile apportare alcune modifiche al regolamento per la gestione della manifestazione fieristica collese, previa autorizzazione delle autorità provinciali. Il comune di Colli aveva così apportato alcune variazioni normative per l’anno 1859. La licenza per il commercio aveva una durata di una o due anni e valeva solo nei giorni della fiera, dal 2 al 7 novembre. Chi si fosse aggiudicato l’appalto per la riscossione dell’imposta per l’occupazione di suolo pubblico, avrebbe ottenuto l’autorizzazione con una durata di quattro anni a discrezione del comune, «qualora l’offerta tornerà vantaggiosa al comune a tenore del siffatto nello stato finanziere». Coloro che non avessero pagato l’imposta a termine della fiera (8 novembre), sarebbero stati soggetti «alla multa di carlini cinque a ventinove» oppure sarebbero stati «sequestrati uno o più oggetti del valore equivalente» all’ammenda (ASCCV, 20, f. 389, Condizioni per l’affitto de’ soli provventi giurisdizionali del 1859). Queste modifiche del regolamento della fiera di San Leonardo erano state approvate anche per l’anno 1860 (ASCCV, 20, f. 389, Condizioni per l’affitto de’ soli provventi giurisdizionali del 1860).
8 ASCCV, b. 20, f. 389, Regolamento della fiera di San Leonardo, p. 1.
9 Ivi, p. 3.
10 Ivi, p. 4.
11 Ivi, pp. 6, 4.
12 Ivi, pp. 4-5.
13 Ivi, pp. 5-6.
14 Ivi, p. 6.
15 Ibidem.
16 Ibidem.
17 Ivi, p. 5.

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