Lo Statuto o “Lex municipalis” di Pontecorvo: 1190

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Studi Cassinati, anno 2005, n. 1

di Emilio Pistilli

Degli statuti, o carte di libertà o privilegi ci siamo già occupati nel primo numero dì STUDI CASSINATI (a. I/2001, n. 1, pag. 3 e sgg.) quando pubblicammo lo statuto di S. Germano del 1285/88 dell’abate Tommaso I. Questo di Pontecorvo, denominato “Lex municipalis, sive privilegium Pontiscurvi” è di circa un secolo prima (1190) e nasce dalla necessità di tenere tranquilla la popolazione che manifestava gravi segni di insofferenza per i pesanti oneri fiscali e le gravi restrizioni delle libertà personali cui era soggetta dalle precedenti imposizioni. Va tenuto presente che nel periodo dell’abate Roffredo dell’Isola, da Arpino (ab. 1188-1210), autore della concessione, l’abbazia di Montecassino si trovò ad avere un ruolo nella lotta tra Tancredi, conte di Lecce – incoronato re in Palermo proprio nel 1190 con la benedizione di papa Clemente III – e Arrigo VI di Germania per la successione al reame di Sicilia; il monastero aveva scelto la fedeltà a Tancredi, ma questo non lo rendeva del tutto sicuro dagli effetti incerti della guerra; si ritenne pertanto necessario, da parte dei monaci, assicurarsi almeno la benevolenza delle popolazioni sottoposte alla giurisdizione abbaziale. In tale contesto furono formulati dall’abate Roffredo degli statuti decisamente favorevoli ai sudditi quali quello per S. Angelo in Theodice e quello per Pontecorvo1.
Roffredo era stato eletto abate di Montecassino dopo “turbolenti comizi”2 nel 1188; subito dopo l’elezione seppe acquistarsi i favori di papa Clemente III, che lo nominò cardinale del titolo di S. Pietro e Marcellino e gli concesse una bolla di conferma di tutti i beni cassinesi; analoga bolla il papa inviò a tutti i vescovi nei cui territori esistevano proprietà cassinesi con l’avvertenza che Roffredo aveva facoltà di scomunica nei confronti di chiunque avesse usurpato i beni di Montecassino3. Nel 1189 Roffredo concluse un accordo di reciproco sostegno in caso di guerra con i baroni vicini4. L’anno successivo fu quello della concessione dei privilegi a S. Angelo e Pontecorvo, anche questi, come già detto, nell’intento di assicurarsi l’appoggio delle rispettive popolazioni.
Pontecorvo era passata sotto la signoria cassinese fin dal 1104-1105; ma la storia della città è molto articolata essendo questa passata di mano in mano con alterne vicende. Seguiamone la successione con Vincenzo Federici: “… dal sec. IV epoca della sua fondazione5, passò successivamente ai castaldi e conti d’Aquino, a conti locali (998-1065)6; dai conti Ridello della famiglia dei duchi di Gaeta (1075-1093) ai conti di Caiazzo7; dai conti di Caiazzo alla Badia di Montecassino (1104-1105)8 e poi, con alterna vicenda di perdita e di recuperi, dai Cassinesi a Ruggero II (1146); da Ruggero II ai Cassinesi; dai Cassinesi ai Signori d’Aquino; da questi ai Cassinesi (1230)9; dai Cassinesi alla Chiesa di Roma (1254)10; da questa ai Cassinesi (1406) di nuovo al tempo di Bonifazio IX, Innocenzo VII a Gregorio XII11; dai Cassinesi alla Chiesa di Roma (1422)12 e da questa ad Alfonso (1439)13 e poi a Ferdinando di Castiglia (1458) e poi a Giovanni figlio di Renato d’Anjou14 e da questi di nuovo alla Chiesa di Roma (1463)”15.
Il nostro statuto è conservato nella copia del codice cassinese n. 468, scritto in minuscola beneventana attribuibile alla fine del sec. XII (dunque contemporaneo alla concessione stessa) o, al più, all’inizio del secolo successivo, e nella bolla “Cum a nobis petitur” del 23 agosto 1254 di Innocenzo IV che confermava la “Lex municipalis” di Pontecorvo e le franchigie successive di Federico II16. Il codice cassinese 468 è inserito nel “Primo libro delle leggi longobarde” che si conserva a Montecassino; è stato pubblicato a stampa da Erasmo Gattola nel 173417 e da Luigi Fabiani nel 196818; mentre quello della bolla è stato tratto dall’archivio di Pontecorvo e pubblicato nel 1791 da Stefano Borgia 19 e nel 1932 da Vincenzo Federici, che lo confronta con il codice 468.
Qui si riporta l’edizione di Fabiani e se ne propone per la prima volta una versione in italiano.

LEX MUNICIPALIS SIVE PRIVILEGIUM PONTISCURVI
22 febbraio 1190
(Libera traduzione di Emilio Pistilli)

In nomine Domini nostri Iesu Christi. Anno incarnationis eius millesimo centesimo nonagesimo, mense februarii, vicesimo secundo die eiusdem mensis, indictione octava.
Cum honestatis ratio exigat, et monastice religionis ordo deposcat, ut subiectis nostris providere humiliter debeamus, dignum duximus vos homines de Pontecurvo a gravaminibus, quibus laboratis eripere et in statu bono, utpote fideles Casinensis ecclesie collocare. Quapropter nos Roffridus, Dei gratia cardinalis et Casinensis abbas, precibus vestris assensum prebentes, ad fovendam libertatem vestram, iuxta consuetudinem predecessorum nostrorum, de communi consensu et voluntate fratrum nostrorum, nobiscum habendo magistrum Bartholomeum iudicem et advocatum Casinensem, rogatu quoque militum nostrorum de Pontecurvo, vobis omnibus hominibus Pontiscurvi fidelibus monasterii Casinensis, et nostris presentibus et futuris, tam clericis quam laycis, per hoc presens scriptum subscripta capitula indulgemus, videlicet, ut:
I. Tenimenta que sunt sine servitio libere vendantur et dentur.
Il. Tenimenta libere comparata libere vendantur et dentur.
III. Tenimenta que sunt de servitio vendantur et dentur, salvo servitio, et in nostro dominio.
IV. Mensure vini et frumenti tollantur ad eam mensuram, quam in codem castro statuit bone memorie abbas Raynaldus, predecessor noster.
V. Nemo solvat penam pro forisfacto Domini sui.
VI. Nullus pignoretur pro Domino suo, si ipse Dominus est fideiussor aut debitor alicui.
VII. Nullus militum verberet hominem alterius, pro eo quod ille verberavit hominem suum.
VIII. Nullus militum aliquem de populo audeat verberare, nisi evidens culpa precesserit, sed neque aliquem exuere clamyde, nisi sit illi fideiussor, et ita sit pauper, quod res non habeat alias, quas capere possit.
IX. Et nullus militum bannum ponat super hominem suum, quod si posuerit irritum sit et vanum.
X. Si quis non habet legitimos filios, instituat sibi heredem de hominibus S. Benedicti quem vult, salvo servitio Domini sui.
XI. Nulli liceat arbores alterius incidere violenter, neque fructus arborum, vel hortorum capere, neque paleas tuguriorum.
XII. Bannum pro utilitate terre statuat Curia nostra de Pontecurvo, presentibus aliquibus de militibus et de popularibus, et teneatur ab omnibus.
XIII. Si quis violenter corruperit aliquam foeminam suam aut accesserit ad uxorem hominis sui, perdat dominium illius hominis.
XIV. Si quis posuerit hominem suum fideiussorem et permiserit eum incurrere, cogatur Dominus solvere debitum et ipse homo non cogatur de cetero fideiubere pro Domino suo.
XV. Intestatis defunctis propinquiores succedant, salvo servitio Domini sui.
XVI. Nullus capiatur sine iudicio.
XVII. Qui forisfacit unam tantum penam componat.
XVIII. Mulieribus liceat ire in mundium cuiuscumque voluerint, hominis tamen S. Benedicti; mortuis viris suis, nisi mundium, debeatur ex lege, alicui certe persone.
XIX. Frumentum, vinum et merces suas unicuique vendere et dare liceat, ubi voluerit, nisi emergente necessitate: tunc Curia bannum mittat, ut in ipso castello res ipse vendantur.
XX, Si vir iudicatus fuerit perdere omnia sua, res uxoris sue non capiantur.
XXI. Pro banno res mulieris capi possunt, preter lectum.
XXII. Salutes inter omnes fratres dent illas conditionales, quas dedit pater pro uno eorum, ceteri dent pro se quales voluerint.
XXIII. Si aliquis sine herede decesserit, illi qui succedunt ex lege in tenimento eius non teneantur pro eo dare salutes; servitium tamen et redditus qui debentur ex tenimento faciant Domino defuncti.
XXIV. Nullus vestrum ducatur ad iustitiam faciendam extra terram vestram, nisi forte per rectorem Curie Pontiscurvi iustitiam facere noluerit, vel si, quod absit, contra fidelitatem S. Benedicti et nostram, seu successorum nostrorum fecerit, vel quod spectet ad iniuriam nostram, vel fratrum nostrorum.
XXV. Nullus vestrum adiutorium aut generale datum dare cogatur.
XXVI. Nullus det adiutorium Domino suo pro milite faciendo, neque pro filiabus vel sororibus maritandis, vel nepotibus neque pro alia qualibet causa.
XXVII. Si de tenimento, quod est de servitio tantum distractum vel venditum fuerit, quod Dominus tenimenti servitium conditionale non possit inde habere, capiat ipse Dominus de venditis, vel distractis, solummodo quantum visum fuerit posse habere servitium, et incipiat capere a tenimentis ultimo venditis, vel distractis.
XXVIII. Concedimus vobis iuspatronatus in ecclesiis, secundum veterem consuetudinem.
XXIX. Insuper concedimus vobis honores et facultates, piscationes, et venationes, et omnes bonas consuetudines et iustas, et omnes alias libertates, quas antecessores vestri habuerunt a tempore domini Gualgani Rodelli20 usque ad tempus suprascripti abbatis Raynaldi de Colemento21, et eas quas nunc habetis, et habere iudicem et notarium et vicecomitem de terra vestra.
Supradicta vero capitula, que vobis suprascriptis hominibus de Pontecurvo fidelibus nostris indulximus, quae tam a nobis, quam a successoribus nostris observari volumus, firmiter inhibemus, ut nullus rectorum, quos per nos vel successores nostros Casinense coenobium vobis regendis praeficiet, contra huius concessionis chartam veniat, et cetera. Interdicimus etiam militibus nostris de Pontecurvo, ne adversus hec benignitatis nostre dona que vobis suprascriptis habitatoribus de Pontecurvo concessimus, venire presumant. Quicumque enim presentis concessionis chartam observaverit nostram habebit gratiam et bonam voluntatem; qui vero contrafacere presumpserit, indignationem nostram et successorum nostrorum incurrat. Unde obligamus nos et posteros nostros, et partem nostri monasterii vobis qui supra omnibus hominibus de Pontecurvo, clericis et laycis, tam presentibus quam futuris huius nostre indulgentie, et concessionis chartam servare, defendere et antestare, a modo et semper ab omnibus hominibus, omnibusque partibus.
Et taliter nos, qui supra Roffredus, Dei gratia cardinalis et Casinensis abbas, de fratrum nostrorum consensu, nobiscum habendo suprascriptum iudicem advocatum, qualiter nobis congruum fuit, fecimus et tibi N[icolao] nostro et civitatis S. Germani pubblico notario huius nostre concessionis indulgentie chartam scribere iussimus. Actum in eadem civitate S. Germani.
Ego qui supra Roffridus, Dei gratia cardinalis et Casinensis abbas.
Ego frater Adenulphus Casinensis decanus.
Ego frater Oddo diaconus et monachus.
Ego frater Petrus comes, Casinensis camerarius.
Ego frater Gregorius diaconus et monachus.
Ego frater Theodorus subdiaconus et monachus.
Ego Guillelmus iudex.
Ego Littefridus de Iudice.
Ego Eustasius de Iohanne Potonis.
Ego Maielfridus de Roberto.
Ego David.
Ego Eustasius iunior.
Ego Guido de Landemario.
Ego Raynaldus de Bartholomeo.
Ego Riccardus de Rodulfo.
Ego Oggerius.
Ego Milittus.
Ego Iohannes de Guillelmo.
Ego Baro de Landemario.
Ego Landulfus de Cassaro.
Ego Iohannes de Ado Iaconi Petri.
Ego Berardus de Fontana.
Ego Landenulfus.
“Nel nome di nostro Signore Gesù Cristo. Anno della sua incarnazione millecentonovanta, mese di febbraio, giorno ventidue dello stesso mese, ottava indizione.
Dovendo noi umilmente provvedere ai nostri sottomessi, imponendocelo motivi di dignità e richiedendocelo l’ordine della religione monastica, abbiamo ritenuto giusto sottrarre voi, uomini di Pontecorvo, alle pesanti imposizioni in cui versate e porvi in una situazione migliore come fedeli della chiesa cassinese. Per tale ragione noi Roffredo, cardinale ed abate cassinese per grazia di Dio, acconsentendo alle vostre preghiere, volendo favorire la vostra libertà, secondo la consuetudine dei nostri predecessori, con il consenso e la volontà dei nostri fratelli, avendo con noi mastro Bartolomeo, giudice ed avvocato cassinese, su richiesta anche dei nostri militi di Pontecorvo, a tutti voi uomini di Pontecorvo fedeli del monastero cassinese e ai nostri chierici e laici, presenti e futuri, con la presente scrittura concediamo i seguenti articoli, e cioè:
I – I possedimenti che sono senza servitù si possono vendere o cedere liberamente.
II – I possedimenti liberamente acquistati si possono vendere o cedere liberamente.
III – I possedimenti che sono asserviti si possono vendere o cedere, facendo salvo l’asservimento e sotto la nostra autorità.
IV – Le misure del vino e del frumento siano tratte da quella stessa misura che in questo castello stabilì l’abate Raynaldo nostro predecessore di buona memoria.
V – Nessuno paghi la pena per un delitto del suo signore.
VI – Nessuno sia pignorato in luogo del suo signore, se lo stesso signore è garante o debitore verso qualcuno.
VII – Nessun milite bastoni l’uomo di un altro per il solo fatto che quello abbia bastonato un suo uomo.
VIII – Nessun milite osi bastonare uno del popolo se non sarà stata offerta l’evidenza di una colpa, né spogliare uno del mantello se non gli sia debitore, sì da renderlo povero nel caso che non abbia altre cose che gli si possano prendere.
IX – Nessun milite puó imporre tasse ad un suo uomo, se lo farà non saranno valide.
X – Se uno non ha figli legittimi stabilisca come suo erede chiunque vuole tra gli uomini del territorio di S. Benedetto, salvo gli obblighi verso il suo signore.
XI – A nessuno è consentito recidere abusivamente alberi altrui o cogliere frutti degli alberi o degli orti, né paglia dalle capanne.
XII – Le imposizioni a favore del territorio saranno decise dalla nostra Curia di Pontecorvo alla presenza di alcuni militi e popolani e tutti dovranno ottemperarvi.
XIII – Chi abuserà di una donna a lui sottomessa o avrà rapporti con la moglie di un suo sottomesso perderà ogni autorità su quella persona.
XIV – Se qualcuno, dopo aver designato come garante un suo uomo, avrà lasciato che questi ne rispondesse, il signore sarà costretto a pagare il debito e lo stesso uomo, per l’avvenire, non potrà essere costretto a garantire per il proprio signore.
XV – I familiari più stretti avranno diritto di successione ai defunti senza testamento, fatti salvi gli obblighi verso il proprio signore.
XVI – Nessuno potrà essere arrestato senza regolare processo.
XVII – Chi compie un reato dovrà scontare la pena una sola volta.
XVIII – Alle donne sarà consentito porsi sotto la tutela (mundio) delle persone che preferiranno, purché siano uomini della Terra di S. Benedetto; morti i loro mariti, se il mundio non è stabilito per legge, a qualunque altra persona.
XIX – A chiunque è consentito vendere e dare dove vuole il proprio frumento, vino e merci, salvo in caso di necessità emergente: in tal caso la Curia emanerà un’ordinanza affinché le stesse merci siano vendute nel castello.
XX – Se si condanna un uomo all’esproprio delle sue sostanze, non potranno essere presi i beni della moglie.
XXI – Per il recupero di imposte possono essere confiscati i beni della moglie, non il letto.
XXII – Le onoranze (funebri) fra tutti i fratelli siano quelle testamentarie (?) che affidò il padre ad uno di loro, gli altri diano (facciano) per proprio conto quelle che vogliono.
XXIII – Se qualcuno muore senza eredi i successori legali alla sua eredità non sono tenuti a fare le esequie per lui; tuttavia le prestazioni personali e le rendite legate alla proprietà spettano al signore del defunto.
XXIV – Nessuno di voi sia condotto in giudizio fuori della vostra terra, a meno che non si sia rifiutato di fare giustizia il rettore della Curia di Pontecorvo, sia, non ce lo auguriamo, se la fece contro la fedeltà di S. Benedetto e nostra, o i successori nostri, sia che attenga ad una offesa nostra, o dei nostri fratelli.
XXV – Nessuno di voi sia obbligato a prestazioni d’opera o tasse comuni.
XXVI – Nessuno di voi dia un contributo al suo proprietario per non fare il soldato, né per maritare figlie o sorelle o nipoti, né per qualsiasi altra causa.
XXVII – Se da una proprietà, su cui grava una servitù e che sia stata ceduta o venduta, il signore della proprietà non puó trarre la rendita della servitù, lo stesso signore potrà prendere dalle vendite o dalle cessioni soltanto quanto sembra giusto per quella servitù, e puó cominciare a prenderlo dalle ultime proprietà vendute o cedute.
XXVIII – Vi concediamo il giuspatronato sulle chiese, secondo le antiche consuetudini.
XXIX – Inoltre vi concediamo poteri e facoltà, diritti di pesca e di caccia, e tutte le buone e giuste consuetudini, ed ogni altra libertà, che i vostri antenati ebbero fin dal tempo del signore Gualgano Rodello fino al tempo del suddetto abate Raynaldo di Colomento, e quelle cose che avete ora, e [la facoltà di] avere un giudice ed un notaio ed un visconte della vostra terra.
I soprascritti articoli, che abbiamo concesso a voi soprascritti uomini di Pontecorvo nostri fedeli, che vogliamo siano osservati tanto da noi quanto dai nostri successori, fermamente vietiamo che alcun rettore, che da noi o dai nostri successori al cenobio cassinese sarà preposto al vostro governo, contravvenga al testo di questa concessione, eccetera. Vietiamo anche che i nostri militi di Pontecorvo ritengano di poter ostacolare questi doni della nostra benignità che abbiamo concesso a voi soprascritti cittadini di Pontecorvo. Chiunque infatti ottempererà al nostro atto di concessione avrà [da noi] favori e benevolenza; chi invece riterrà di contravvenire incorrerà nell’indignazione nostra e dei nostri successori. Pertanto obblighiamo noi e coloro che verranno dopo di noi e la parte del nostro monastero, sia a preservare e garantire per voi tutti soprascritti uomini di Pontecorvo, chierici e laici, presenti e futuri, l’atto di questa nostra indulgenza, sia a difenderlo, da ora e per sempre, da ogni uomo e da ogni parte.
E così noi di cui sopra Roffredo, cardinale e abate cassinese per grazia di Dio, con il consenso dei nostri fratelli, avendo con noi il soprascritto giudice autorizzato, come ci sembrò opportuno, abbiamo fatto, e a te, N[icola] pubblico notaio nostro e della città di S. Germano, abbiamo ordinato di scrivere l’atto di indulgenza di questa nostra concessione. Redatto nella stessa città di S. Germano.
Io di cui sopra Roffredo, cardinale e abate cassinese per grazia di Dio.
Io fratello Adenolfo decano cassinese.
Io fratello Oddo diacono e monaco.
Io fratello Pietro conte, camerario cassinese.
Io fratello Gregorio diacono e monaco.
Io fratello Teodoro suddiacono e monaco.
Io Guglielmo giudice.
Io Littefredo del Giudice.
Io Eustasio di Giovanni Potone.
Io Maielfredo di Roberto.
Io Davide.
Io Eustasio minore.
Io Guido di Landemario.
Io Rainaldo di Bartolomeo.
Io Riccardo di Rodolfo.
Io Oggerio.
Io Militto.
Io Giovanni di Guglielmo.
Io Baro di Landemario.
Io Landolfo di Cassaro.
Io Giovanni di Ado Iacone Pietro.
Io Berardo di Fontana.
Io Landenolfo”.

5 L. Ostiense, Chronica Monasterii Casinensis, ed. H. Hoffmann, M.G.H. Scriptores XXXIV, Hannover 1980, I, 38, pag. 105-106: «Eo etiam tempore Rodoald Gastaldeus in Aquinensi villa secus pontem curvum castellum construxit, quod videlicet ab eiusdem pontis situ nuncupatione, Pons Curvus nomen retinuit».
6 E. Gattola, Historiae Abbatiae Cassinensis, Venetiis, Coleti, 1783, I, pag. 293.
7 S. Borgia, Difesa del dominio temporale della Sede Apostolica, Roma, 1791, pag. 353.
8 S. Borgia, op. cit. ; E. Gattola, Accessiones, I, pag. 222-224.
9 Huillard – Bréholles, Hist. Diplom. Friderici II, Parigi, Plon, 1852, III, 214.
10 S. Borgia, loc. cit. pag. 356.
11 S. Borgia, loc. cit. ; E. Gattola, Accessiones, II, pagg. 490, 504-5.
12 E. Gattola, Accessiones, II, pag. 526.
13 S. Borgia, loc. cit.; pag. 357.
14 S. Borgia, ibid., pag. 358.
15 V. Federici, op. cit., pag. VI-VII.
16 V. Federici, op. cit., pag. XXIII.
17 Accessiones, I, p. 267.
18 La Terra di S. Benedetto, Montecassino1968, Vol. I, “Appendice”, Documento n. 5, pag. 427-430.
19 Difesa del dominio temporale della sede apostolica, Roma 1791, pp. 102105, n. 28.
20 V. Federici, op. cit. pag. IX: “Gualgano Ridello è uno dei conti della casa Ridello, dei duchi di Gaeta, che ebbero il dominio di Pontecorvo probabilmente a cominciare da quel Roffredo Ridello, «normannus et dux Gaietae nec non et comes Pontiscurvi» ricordato in una carta del 1075 al quale successe il figlio Rinaldo, ricordato nel 1093 quale «consul et dux et dominator civitatis Pontiscurvi» (gattola, Historia, pag. 294.). Con Gualgano che, secondo le notizie che conosciamo, sarebbe successo a Rinaldo, Pontecorvo passò, attraverso Riccardo II, principe di Capua, a Roberto conte di Caiazzo, il quale cedette la città a Montecassino nel 1105 (Chroníc. Monast. Casin., lib. II, cap. 25). Il dominio di Gualgano su Pontecorvo, va dunque riferito al periodo 1093 1105, più vicino alla prima che alla seconda data”.
21 Rinaldo II di Collemezzo fu abate di Montecassino dal 13 novembre 1137 al 1166

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