Studi Cassinati, anno 2015, n. 2
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di Costantino Jadecola
Avete presente il velocipede, cioè quella specie di bicicletta, che poi di questa era l’antenato, caratterizzata da una grande ruota anteriore molto, molto più grande di quella posteriore?
Si dice che ad importarne in Italia il primo esemplare sia stato l’industriale della birra Carlo Michel, di ritorno dall’Esposizione Internazionale di Parigi del 1867, il quale naturalmente lo utilizzava per le vie della sua città, Alessandria, tra gli sguardi stupefatti dei propri concittadini.
Da allora la diffusione del velocipede cominciò a prendere piede e … arrivò anche Sora dove, oltre la curiosità della gente, destò anche quella delle autorità locali tanto che il Consiglio comunale del 18 novembre 1896 fu dedicato proprio all’approvazione di un «regolamento per servizio di ciclismo», documento conservato presso l’Archivio di Stato di Frosinone (Sottoprefettura di Sora, busta n. 550), approvazione che avvenne dopo aver dibattuto sul tema.
Presenti i consiglieri Donato Lauri, Pasquale De Gregoris, Carlo Carnevale, Ernesto Tronconi, Lodovico Faticante, Domenico Tuzi, Antonio La Pietra, Emilio Boimond, Vincenzo Bellisario, Vincenzo Inglese, Vincenzo Carcavalle, Giuseppe Lanna, Pasquale Cianfarani, Leopoldo Gagliardi, Vincenzo Castellucci, Agostino Di Pucchio, Ferdinando Savona, Tommaso Loffredo e Calcedonio Zuccari, il sindaco Nicola Mancinelli avvia i lavori ricordando che tempo prima, «nella decorsa sessione ordinaria», era stato redatto un regolamento «per l’esercizio del ciclismo il quale anche in questa città andava prendendo un largo sviluppo».
Ricordò, il sindaco, che proprio in quei giorni, «essendosi verificata una disgrazia, e precisamente nel Lungo Liri, egli emise un’ordinanza con cui, oltre il divieto di percorrere in bicicletta le strade interne della Città, tale divieto si estendeva anche alle due Riviere le quali sebbene poste al perimetro esterno dell’abitato possono considerarsi quali strade interne, e dove per la molta gente che vi si reca a scopo di passeggio, l’esercizio del ciclismo risulta di grande incomodo pel pubblico».
Ovviamente la decisione non venne accettata da tutti: infatti, precisò Mancinelli, una «nota contro tale ordinanza, venne da alcuni dilettanti di ciclismo» che fecero ricorso al Prefetto. Ciò non toglie, tuttavia, che «sia opportuno regolare in via permanente l’esercizio del ciclismo».
In una parola, il sindaco «crede debba mantenersi il divieto di transitare in bicicletta nelle strade interne e nelle due Riviere, oltreché per evitare disgrazie, per la considerazione anche che Sora non è una Città si vasta che necessita percorrere lungo tratto, prima di raggiungere le strade esterne, e quindi non riesca di soverchio incomodo condurre a mano la bicicletta».
Ma il consigliere Zuccari non è dello stesso parere. Anzi «non crede che la circostanza di essersi verificata qualche disgrazia nell’esercizio del ciclismo, debba consigliare a limitarlo nel modo proposto. Se l’avverarsi di disgrazie nell’esercizio di industrie o di mestiere dovesse ritenersi come motivo per limitarsi ed anche vietarli, si arriverebbe all’assurdo, di dover vietare ogni movimento. Può convenire in quanto alla strade interne che essendo esse strette e tortuose, sia prudente consiglio evitare l’esercizio del ciclismo, onde evitare disgrazie e più ancora per non cagionare incomodo ai passanti. Ma non concorre siffatta ragione per le due Riviere, strade esterne, ampie e provviste di marciapiedi. Inoltre se può essere lieve incomodo ai ciclisti condurre la macchina a mano ad una delle due Riviere, nelle quali sboccano tutte le strade interne, è importare loro un grave onere con l’obbligo di condurre la macchina a mano fino ad uno dei due ponti per i quali si viene alla Città», ponti che, per la cronaca, erano stati costruiti anni prima entrambi in luogo di preesistenti strutture di epoca romana: quello, detto di «Napoli», nel 1878; l’altro, detto di «San Lorenzo», nel 1883 mentre intorno al 1875 la sponda destra del fiume era stata rinforzata con poderosi muraglioni.
In conclusione, Zuccari dichiara che voterà “contro il divieto del transito per le due Riviere, pur convenendo che essi i ciclisti debbano procedere a corsa rallentata», posizione che trova concordi anche diversi consiglieri. Altri, invece, sono, «per contrario, del divieto assoluto del transito per le due Riviere».
Messa ai voti per appello nominale la mozione Zuccari, «che cioè sia permesso percorrere in bicicletta le due Riviere», è respinta con dieci voti contrari e nove favorevoli. Cosicché si può passare alla lettura del proposto regolamento i cui articoli sono tutti approvati senza osservazione alcuna.
C’è da precisare che a maggio del 1895 un progetto di legge autorizzava i Comuni ad imporre una tassa sui velocipedi considerati, allora, «mezzi di locomozione e di passatempo per le classi agiate» anche se il Touring, dal canto suo, lo riteneva «mezzo necessario, utile, economico di locomozione delle classi lavoratrici, mezzo destinato a diventare la carrozza popolare dell’avvenire, tendente per questo lato a diminuire la distanza sociale che divide le classi meno abbienti a quelle ricche».
E, dunque, l’approvazione del regolamento si suppone potesse essere l’anticamera per un censimento finalizzato al controllo della situazione e ad attivare una specifica tassazione. Come di fatto sarebbe accaduto. Infatti, il rammentato progetto di legge, tempo qualche anno diviene legge – la legge 22 luglio 1897, n. 318, – il cui primo articolo recita: «È imposta, a partire dal 1° Gennaio 1898, una tassa annuale sui velocipedi. La tassa è dovuta dai possessori, a qualunque titolo, di velocipedi a una o più ruote, di macchine e di apparecchi assimilabili ai velocipedi, comunque siano messi in movimento quando si facciano circolare sulle aree pubbliche. La tassa è: di lire 10 per i velocipedi da una persona; di lire 15 per quelli da più persone; di lire 20 per macchine o apparecchi assimilabili ai velocipedi messi in moto con motore meccanico».
Ma cosa diceva questo «regolamento per l’esercizio del ciclismo» che, per la cronaca, è datato «Sora, 12 maggio 1896»?
«Art. 1 – È vietato percorrere in velocipede le strade e piazze interne della Città e dovendosi transitare per esse, il velocipede dovrà essere condotto a mano.
“La strada Lungo Liri, e Strada Riviera, sono considerate strade interne.
“ È vietato pure percorrere in velocipede le strade e piazzali pubblici esterni nei quali per feste o fiere si trovino agglomerate molte persone.
“Articolo 2 – I velocipedisti nel percorrere le vie dovranno tenersi per quanto è possibile nel centro della strada ed è così vietato percorrere i marciapiedi.
“Articolo 3 – I velocipedi prima di venir messi in circolazione dovranno essere dichiarati nell’Ufficio Municipale dal proprietario a cui verrà rilasciato un numero corrispondente a quello dell’iscrizione del velocipede. Il detto numero a spese del proprietario sarà impresso in cifre assai apparente su di una targhetta fissa da tenersi a vista del pubblico. Sarà pure riprodotta sul cristallo anteriore del lanternino.
“Articolo 4 – In caso di passaggio, per qualsiasi titolo, del velocipede da uno ad altro proprietario, quest’ultimo dovrà richiedere l’annotazione di tale passaggio nel Registro Municipale.
“Articolo 5 – Il velocipedista dovrà essere sempre provvisto di un campanello metallico e di altro strumento idoneo ad avvisare i passanti, ed ha l’obbligo di dare in tempo utile gli opportuni segnali per evitare disgrazie.
“Articolo 6 – Dovrà inoltre essere provvisto di lanternino da tenersi sempre acceso dopo il suono dell’Ave Maria.
“Articolo 7 – Ogni conduttore di velocipede dovrà essere munito di licenza Municipale. Simile licenza sarà concessa in seguito a certificato di idoneità, che sui risultati di un esperimento pratico, sarà rilasciato da un Comitato o persona all’uopo delegata dalla Giunta.
“Articolo 8 – I locatari di velocipedi dovranno tenere uno speciale registro su cui annoteranno giorno per giorno le persone alle quali i velocipedi sono stati dati a nolo, con l’indicazione dell’ora e della durata del nolo stesso. Essi locatari non potranno dare a nolo i loro velocipedi se non a coloro che siano munti della prescritta licenza Municipale e dovranno a tale effetto accertarsi dell’identità del richiedente.
“Articolo 9 – I contravventori alle disposizioni del presente Regolamento andranno soggetti alla pena di polizia sancita dal codice penale».
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